Gli arresti domiciliari, come noto, rappresentano una misura cautelare con la quale il giudice impone all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora. Se però tale divieto è conosciuto ai più, non tutti sanno che anche all’interno dell’abitazione vigono delle regole di comportamento, il cui mancato rispetto comporta la violazione della misura e, con molta probabilità, la sua sostituzione con la più gravosa custodia cautelare in carcere.
Ma quali sono questi divieti?
1) Allontanarsi dalle mura domestiche
Il perimetro entro il quale il sottoposto alla misura può muoversi è quello dell’abitazione e delle sue pertinenze (come terrazzi o il giardino, se indipendente). Non potrà, invece, accedere agli spazi comuni del condominio.
2) Ricevere visite
La persona agli arresti domiciliari non può ricevere visite. Gli unici soggetti ammessi, salvo espressa previsione del Giudice, sono i familiari conviventi e l’avvocato.
3) Comunicare con l’esterno
Per le stesse logiche che impongono il divieto di ricevere visite (pericolo di inquinamento delle prove o reiterazione del reato) è fatto divieto di comunicare con l’esterno attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza come il telefono, lo smartphone e anche il citofono di casa.
4) Utilizzare i social network e internet
Ad oggi non vi è un espresso divieto di utilizzo dei social network. Questi, però, debbono considerarsi piattaforme che permettono la comunicazione al pari dei mezzi vietati. Pertanto si devono ritenere preclusi. Non solo dunque è proibito l’utilizzo dei social network per comunicare in modo diretto con i conoscenti, ma anche pubblicare post visibili ad estranei. Lo stesso vale per qualsiasi piattaforma web.
Cosa è invece permesso all’imputato agli arresti domiciliari?
Tutti i permessi devono essere accordati dal Giudice che procede. Solitamente vengono concessi per i seguenti motivi:
– Per recarsi alle visite mediche;
– Per provvedere alle indispensabili esigenze di vita (come ad esempio recarsi a fare la spesa);
– Per svolgere un’attività lavorativa, se il Giudice lo ritiene necessario per il sostentamento;
– Per motivi religiosi.
A presto
MN