Il casellario giudiziale, sovente in modo inappropriato definito “fedina penale” costituisce una sorta di anagrafe giudiziaria ove vengono annotati vari provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa. La sua disciplina è rinvenibile nel d.p.r. 313/2002 ovverosia dal “Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale”. L’art. 3 stabilisce quali sono i provvedimenti oggetto di iscrizione. In particolare in materia penale:
a) le decisioni giudiziarie definitive di condanna (sentenze e decreti penali) eccetto alcuni tipi di contravvenzioni;
b) i provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno dichiarato il difetto di imputabilità o hanno applicato una misura di sicurezza;
c) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene (es. sospensione condizionale);
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative, la liberazione condizionale e la conversione delle pene pecuniarie;
e) i provvedimenti del pubblico ministero: sospensione dell’ordine di esecuzione, detrazione del presofferto, cumulo di pene concorrenti.
In base ad interventi normativi recenti, devono essere iscritti nel casellario anche i seguenti provvedimenti:
a) l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova e la conseguente sentenza di estinzione per superamento della prova;
b) il provvedimento con cui il giudice ordina la sospensione del procedimento per irreperibilità;
c) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le iscrizioni devono essere eliminate al compimento del centesimo anno di età o dopo quindici anni dalla morte dell’interessato.
Ma quali sono i provvedimenti effettivamente visibili nel casellario richiesto dall’interessato?
Occorre distinguere due ipotesi:
1) Casellario giudiziale richiesto dalle parti di un processo
Ogni organo giurisdizionale, il pubblico ministero, il difensore, possono acquisire per finalità riconosciute dal codice di rito un certificato con l’indicazione delle iscrizioni relative alla persona nei cui confronti si procede. In questo certificato sono presenti tutte le iscrizioni.
2) Casellario giudiziale richiesto dall’interessato
Il singolo interessato può ottenere il certificato relativo alla propria posizione. Tuttavia, a sua tutela (si pensi il caso in cui il certificato serva per l’assunzione in un posto di lavoro), il certificato rilasciato non farà menzione di una serie di provvedimenti iscritti, che l’art. 25 del Testo unico espressamente esclude. Solo a titolo esemplificativo:
– sentenze per le quali è stato concesso il beneficio della non iscrizione nel certificato del casellario giudiziale;
– sentenze di patteggiamento sino a 2 anni di pena;
– ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova;
– provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
A presto
MN