CASELLARIO GIUDIZIALE: QUALI PROVVEDIMENTI VENGONO ISCRITTI

La legge n. 103 del 2017 ha introdotto una causa estintiva del reato applicabile ai soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. In particolare l’art. 162 ter c.p. impone al giudice di dichiarare estinti siffatti reati, quando accerti che l’imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato (mediante restituzioni e risarcimento del danno) ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose di esso. Dette condotte devono intervenire perentoriamente entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, a meno che l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a sé non addebitabile, nel qual caso il giudice può assegnargli un termine non superiore a 6 mesi per provvedere.

Chi può richiederlo?

L’imputato può, personalmente o tramite il proprio difensore, chiedere che il reato sia dichiarato estinto, a condizione che, come si è detto, abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Di solito, tale condotta riparatoria induce il querelante a rimettere la querela (con conseguente estinzione del reato). La novità sostanziale introdotta con l’art. 162-ter c.p. sta nel fatto che, anche se la persona offesa non ha rimesso la querela, il giudice dichiara estinto il reato allorché riconosce che il danno da esso cagionato è stato interamente riparato dall’imputato.

In particolare, il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

I requisiti di validità e le forme dell’offerta reale sono descritti negli articoli 1208 e seguenti del codice civile. In particolare affinchè l’offerta sia valida è necessario:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;

3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;

6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

Dove si richiede?

La richiesta va presentata al Giudice che procede.

Se l’imputato ha già riparato interamente il danno, chiederà al giudice di riconoscerlo e dichiarare estinto il reato. E se ha fatto offerta reale di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, chiederà che il giudice anzitutto riconosca la congruità della somma offerta.

Quando, invece, la riparazione non è ancora avvenuta, se l’imputato dimostra di non aver potuto adempiere in tempo per fatto a lui non addebitabile, potrà chiedere al giudice la fissazione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Come si svolge?

Il giudice sente le parti e la persona offesa ma, anche se quest’ultima si oppone, potrà ritenere la tempestività e congruità della condotta riparatoria e, quindi, dichiarare estinto il reato.

Se l’imputato dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e chiede al giudice la fissazione di un ulteriore termine (non superiore a sei mesi) per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e della prescrizione del reato e fissa la successiva udienza.

All’esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara l’estinzione del reato. Pertanto, l’imputato sarà esente da pene (principali o accessorie), effetti penali e misure di sicurezza.

Per quali reati può operare l’estinzione del reato per condotte riparatorie?

Tra i reati estinguibili per condotte riparatorie ricordiamo:

  • mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)
  • violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (art. 388-bis c.p.)
  • esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.)
  • esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.)
  • soppressione, distruzione e occultamento di atti veri se il fatto concerne una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 490 c.p.)
  • falsità in cambiale o titoli di credito, ma non in testamento olografo (art. 491 c.p.)
  • Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
  • violazione degli obblighi di assistenza familiare, salvo limitate eccezioni (art. 570 c.p.)
  • sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.)
  • sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.)
  • percosse (art. 581 c.p.)
  • lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.)
  • lesioni personali colpose, tranne determinate eccezioni (art. 590 c.p.)
  • diffamazione (art. 595 c.p.)
  • minaccia (art. 612 c.p.)
  • stalking non realizzato con minacce gravi (art. 612-bis c.p.)
  • violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
  • interferenze illecite nella vita privata, purché non commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (art. 615-bis c.p.)
  • accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico non aggravato (art. 615-ter c.p.)
  • violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)
  • cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, purché non commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.(art. 617 c.p.)
  • intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, purché non commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (art. 617-quater c.p.)
  • rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.)
  • rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)
  • rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
  • rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
  • furto semplice (art. 624 c.p.)
  • furto commesso dal colpevole al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, quando questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (art. 626 c.p.)
  • furto commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno (art. 626 c.p.)
  • furto commesso spigolando, rastrellando o raspollando nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto (art. 626 c.p.)
  • usurpazione – rimozione o alterazione dei termini di un immobile (art. 631 c.p.)
  • deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
  • invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
  • introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
  • deturpazione e imbrattamento di cose altrui, salvo che il fatto sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico (art. 639 c.p.)
  • truffa non aggravata (art. 640 c.p.)
  • frode informatica non aggravata (art. 640-ter c.p.)
  • insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
  • fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)
  • appropriazione indebita, salvo che il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o che ricorra taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61 c.p. (art. 646 c.p.)
  • delitti contro il patrimonio di alcuni determinati congiunti, commessi senza violenza alle persone (art. 649 c.p.)

A presto

MN