DANNO DA REATO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Come spesso accade, la commissione di un reato può provocare in concreto un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, il quale andrà risarcito dal responsabile. E’ importante sapere che il danneggiato da reato ha la possibilità di adire il giudice civile o, in alternativa, scegliere di domandare il risarcimento al Giudice penale che procede all’accertamento del fatto, costituendosi parte civile nel processo. Scegliere il processo penale significa certamente risparmiare sulle spese processuali. Mentre, infatti, il processo civile richiede un esborso economico per anticipare le spese di giudizio, la parte civile nel procedimento penale si affida all’iniziativa del pubblico ministero: le spese sono sostenute dallo Stato.

Colui che chiede di essere risarcito nel procedimento penale, diviene vero e proprio soggetto processuale e può stare in giudizio soltanto per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale. Ciò significa che avrà l’opportunità (non l’obbligo) di ricercare e di richiedere l’ammissione di prove, argomentare la responsabilità dell’imputato al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento del danno patìto e usufruire dei tempi più ristretti di svolgimento del processo penale rispetto a quello civile. Egli potrà altresì essere sentito come testimone con l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità.

La costituzione di parte civile avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal difensore e contenente, a pena di inammissibilità, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. Essa può essere presentata prima dell’udienza, previa notifica alle altre parti, oppure in udienza. In ogni caso la costituzione deve presentarsi prima che venga dichiarato aperto il dibattimento.

La domanda civile proposta può venir meno per esclusione del Giudice, quando ritiene non vi siano i presupposti sostanziali o i requisiti formali per la costituzione di parte civile, oppure per revoca espressa o tacita della stessa parte civile già costituita. Quest’ultima, infatti, potrà espressamente dichiarare al Giudice, in udienza, di voler rinunciare alla domanda, oppure potrà farlo omettendo di presentare le proprie conclusioni scritte al termine del dibattimento.
Per ultimo, va evidenziato che qualora il danneggiato si costituisca parte civile nel processo penale, l’eventuale sentenza di assoluzione a formula piena avrà effetto di giudicato nei giudizi civili: significa che il danneggiato non potrà più chiedere la condanna al risarcimento davanti al Giudice civile.

A presto
MN