Decreto penale di condanna: cos’è?

Il decreto penale di condanna è un provvedimento con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari irroga una pena pecuniaria. Viene emesso al termine di un procedimento speciale che, tra i riti alternativi possibili, ottiene il maggior effetto di deflazione. Esso comporta infatti l’eliminazione dell’udienza preliminare e anche di quella dibattimentale.

In sostanza il pubblico ministero presenta al Giudice una richiesta motivata di irrogare la sola pena pecuniaria, anche se per il reato per il quale si procede è prevista una pena detentiva. Egli può chiedergli anche che applichi la pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Una volta che il decreto penale diviene definitivo, il reato si estingue se nel termine di 5 anni (in caso di delitto) o di 2 anni (in caso di contravvenzione) l’imputato non commette un reato della stessa indole. E’ pertanto un provvedimento il più delle volte favorevole al reo.

Requisiti per la concessione

La richiesta del pubblico ministero deve essere formulata entro 6 mesi dalla data in cui il nome dell’indagato è iscritto nel registro delle notizie di reato e non deve essere necessario applicare una misura di sicurezza personale a causa della pericolosità dell’autore del reato.

Quando ritiene congrua la pena proposta e si tratta di pena pecuniaria prevista originariamente dal codice penale, il giudice pronuncia il decreto di condanna alla pena richiesta dal pubblico ministero.

Viceversa, se il codice prevede una pena detentiva ed il pubblico ministero ha consentito alla sua sostituzione con la pena pecuniaria, il giudice è vincolato soltanto alla misura di pena detentiva indicata dalla pubblica accusa e può determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria tenendo conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Ad ogni modo il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di € 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare.

Quando il Giudice accoglie la richiesta del pubblico ministero, copia del decreto penale di condanna viene notificata all’imputato.

Cosa può fare l’imputato?

L’imputato, al quale il decreto è stato notificato, ha varie possibilità di scelta:

1) Non presentare opposizione e accettare il rito;

2) Presentare opposizione entro 15 giorni dalla ricevuta notifica del decreto e così ottenere lo svolgimento del dibattimento;

3) Unitamente all’atto di opposizione, chiedere un altro procedimento speciale: giudizio immediato, giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova, oblazione.

Il decreto penale di condanna notificato e non opposto diventa irrevocabile e non è ricorribile per cassazione. Avrà inoltre efficacia di giudicato soltanto ai fini penali e non per fini extrapenali.

A presto

MN