DIFENSORE D’UFFICIO: CHI E’?

L’ordinamento italiano stabilisce che nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica. In particolare il legislatore ha voluto prevedere che la difesa penale fosse demandata a un soggetto giuridico idoneo e non coinvolto in prima persona: nessun indagato o imputato, infatti, anche se abilitato all’esercizio della professione forense, può difendersi da solo.
L’obbligo in questione è sancito dal combinato disposto dagli articoli 96 e 97 del codice di rito, che disciplinato le figure del difensore di fiducia e del difensore d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 96 l’imputato ha diritto di nominare non più di due difensore di fiducia e laddove tale nomina non avvenga, l’imputato risulta assistito dal difensore d’ufficio così come previsto all’art. 97 c.p.p.

L’istituto del difensore d’ufficio costituisce pertanto la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati e garantisce il contraddittorio nel processo penale. Come statuito dalla Corte Costituzionale “la presenza obbligatoria del difensore […] assicura la regolarità del dibattimento e la possibilità del concreto ed efficace esperimento attivo del diritto di difesa, contemperando così l’esercizio di tale diritto e quello della funzione giurisdizionale, in modo da evitare che le facoltà connesse al primo possano essere usate in modo perverso per intralciare e paralizzare il secondo” (Corte Cost. n. 125/1975)

Garantendo l’irrinunciabilità della difesa tecnica viene pertanto tutelato il diritto previsto all’art. 24 comma 2 della Costituzione, ovverosia l’inviolabilità del diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento”.

Ma come viene nominato il difensore d’ufficio?

Il difensore d’ufficio viene nominato quando il Giudice, il P.M o la Polizia Giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona indagata o l’imputato ne sono privi. Il difensore d’ufficio viene individuato nell’ambito degli iscritti a un elenco nazionale. Il suo nominativo viene comunicato all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria che ne abbiano fatto richiesta mediante un apposito ufficio centralizzato, dai Consigli dell’Ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’Appello i quali predispongono un elenco di professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. Questi vengono nominati, di volta in volta, sulla base della prossimità alla sede dell’Autorità Giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale, della loro reperibilità e delle loro competenze specifiche.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione dell’avvocato nelle liste d’ufficio?

Il difensore d’ufficio, per ottenere tale abilitazione, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) Partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato, a livello distrettuale o circondariale, dai Consigli dell’ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere Penali italiane con superamento dell’esame finale;

2) Iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati da almeno 5 anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;

3) Conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Infine, ulteriore condizione necessaria per l’iscrizione è quella di aver assolto l’obbligo di formazione professionale che consiste nell’acquisizione, nell’anno precedente la richiesta di inserimento, di almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento, previdenza forense).

Quali sono i principali doveri del difensore d’ufficio?

Il difensore d’ufficio, quando nominato, ha l’obbligo di prestare patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. Inoltre deve comunicare alla parte assistita che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e che anche il difensore d’ufficio ha diritto di essere retribuito.

A presto

MN