Il gratuito patrocinio, meglio definito “patrocinio a spese dello Stato”, è un istituto che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita e a carico dello Stato, a favore dei non abbienti. Essi possono agire e difendersi di fronte all’autorità senza dover sopportare le spese legali, le quali restano a carico dello Stato. Nel processo penale, tale istituto è assicurato a tutte le parti: indagato, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Questo in quanto il gratuito patrocinio trova il suo fondamento in costituzione all’art. 24, secondo cui “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
REQUISITI
A norma del d.p.r. 115/2002 hanno diritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti:
– cittadini italiani
– stranieri senza reddito all’estero
– apolidi o persone emigrate all’estero senza cittadinanza
– enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica
LIMITE DI REDDITO
Possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato soltanto coloro che si trovano in condizione di difficoltà economica. In particolare occorre esibire una documentazione attestante un reddito annuo pari o inferiore ad € 11.746,68, con aumento di € 1.032,91 per ogni familiare a carico. La soglia di reddito poc’anzi indicata, aggiornata al 2021, corrisponde all’adeguamento biennale delle soglie di reddito delle variazioni del costo della vita accertate dall’Istat sulla base delle rilevazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Nel calcolo del reddito non vi rientra soltanto quello percepito dal richiedente ma anche quello dei familiari conviventi (salvo questi siano controparte nel procedimento), l’assegno di mantenimento e il reddito di cittadinanza.
La normativa in tema di gratuito patrocinio prevede alcuni reati per i quali, prescindendo dalle condizioni reddituali, non è possibile accedere al beneficio. Trattasi dei delitti di evasione fiscale o di criminalità organizzata, sempre che sia intervenuta sentenza irrevocabile.
Dall’altra parte, sussistono invece casi in cui, per le vittime di alcuni reati, non operano i limiti di reddito ed è comunque possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato. In particolare sono esentate le vittime dei seguenti reati:
– Art. 572 – Maltrattamenti contro familiari o conviventi
– Art. 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
– Art. 609 bis – Violenza sessuale
– Art. 609 quater – Atti sessuali con minorenne
– Art. 609 octies – Violenza sessuale di gruppo
– Art. 612 bis – Atti persecutori
– Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
– Art. 600 bis – Prostituzione minorile
– Art. 600 ter – Pornografia minorile
– Art. 600 quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
– Art. 601 – Tratta di persone
– Art. 602 – Acquisto e alienazione di schiavi
– Art. 609 quinquies – Corruzione di minorenne
– Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni
QUALI DOCUMENTI ESIBIRE
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere redatta in carta semplice e deve essere trasmessa, in ambito penale, al magistrato competente del giudizio. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità della richiesta:
– generalità anagrafiche del richiedente;
– richiesta di ammissione al patrocinio;
– autodichiarazione dei redditi percepiti nell’anno precedente;
– indicazione degli estremi della causa (numero di procedimento, stato della vertenza, giudice competente, data della prossima udienza, generalità della controparte);
– impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito.
All’istanza occorre inoltre allegare alcuni documenti:
– certificato cumulativo di famiglia e di residenza del richiedente (si richiede presso l’ufficio anagrafe del Comune);
– copia della tessera sanitaria;
– copia della tessera sanitaria dei componenti il nucleo familiare (quelle indicate nello stato di famiglia);
– copia di un documento d’identità;
– copia di un modello Cud relativo ai redditi dell’anno precedente dell’interessato e di tutti i componenti il nucleo familiare;
– certificato penale del richiedente;
Per i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionali sono richiesti anche la copia del permesso di soggiorno e la dichiarazione dell’Ambasciata o del Consolato della Nazione di appartenenza relativa alla mancanza di beni intestati al richiedente nel paese di origine.
A presto
MN