GUARDIA MEDICA: RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE

La guardia medica, assieme al servizio ospedaliero di guardia e pronto soccorso, rappresenta il personale sanitario occupato nella cosiddetta “medicina d’urgenza”, che può essere definita come il complesso delle prestazioni tecnico-sanitarie e dei mezzi che vengono messi a disposizione del paziente che abbia bisogno urgente, per la definizione del quadro anatomico-clinico e l’individuazione del trattamento più adeguato.
La guardia medica deve pertanto assicurare l’assistenza sanitaria necessaria a qualsiasi paziente nei momenti di urgenza che non possono essere in alcun modo rimandati.

Il medico che viene contattato per un intervento immediato ha la facoltà di poter valutare la necessità reale di dover visitare il paziente presso il suo domicilio, in base al quadro clinico che viene prospettato.
Nel caso in cui il mancato intervento domiciliare da parte del medico della guardia medica dovesse comportare conseguenze gravi per il paziente, oppure il ricorso al pronto soccorso o il ricovero, potrebbero conseguire profili di responsabilità penale, come in tutti i casi in cui egli, durante il proprio turno, si sottrae dal compiere prontamente quegli interventi che risultano essere urgenti.
La fattispecie di reato che più si presta a configurarsi nell’ipotesi di specie è quella disciplinata all’art. 328 c.p: “rifiuto d’atti d’ufficio”. La norma prevede la reclusione da 6 mesi a due anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Con specifico riguardo all’omissione del medico di guardia, la giurisprudenza si è più volte pronunciata, indicando integrabile il reato in due diverse ipotesi:

1) Rifiuto d’atti d’ufficio per il mancato intervento urgente

Il medico di guardia risponde penalmente quando omette di intervenire in situazioni che, secondo un accertamento del giudice alla luce della situazione pre-esistente e delle informazioni a disposizione del sanitario, sono da considerarsi urgenti. Questo il principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 34535/2019), la quale recentemente ha disposto: “integra il rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, nella persuasione a priori della ” enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente posto che l’esercizio del potere – dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sicuramente sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

2) Rifiuto d’atti d’ufficio per avere raccomandato l’intervento del 118 quando poteva intervenire

Dello stesso senso integra il reato di cui all’art. 328 c.p. la condotta del medico di guardia che viola l’obbligo di intervento domiciliare, indicando al paziente di rivolgersi al 118, in tutte le ipotesi in cui egli avrebbe dovuto valutare di persona la situazione e verificare un possibile diverso immediato trattamento che rientrasse nella sua competenza, pur a fronte di una situazione di emergenza rappresentata dall’utente (Cass., sent. n. 8377/2020).

Ad ogni modo, il medico è ugualmente imputabile per il reato di rifiuto d’atti d’ufficio anche se al suo comportamento omissivo non ne sia effettivamente conseguito un danno alla salute del paziente. Trattasi infatti di un reato di pericolo. Il legislatore ha quindi ritenuto meritevole di pena la sola condotta potenzialmente idonea alla commissione di un effettivo danno alla salute, senza che sia necessaria, per integrare la fattispecie, la prova del danno.
Ciò significa che l’omissione dell’intervento domiciliare da parte di un medico di guardia, è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di rifiuto d’atti d’ufficio, prescindendo da un effettivo danno arrecato alla salute del paziente.

A presto
MN