GUIDA SOTTO EFFETTO DI DROGA: QUANDO SI VIENE ASSOLTI

Il Codice della strada punisce con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno chi si pone alla guida di un veicolo «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Se il conducente provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Per i neopatentati, le pene sono aumentate da un terzo alla metà e lo stesso aumento si applica quando il reato è commesso in orario notturno (tra le ore 22 e le ore 7). La patente di guida è revocata in caso di incidente, altrimenti è sospesa per un periodo da uno a due anni.

Affinchè possa dirsi configurato il reato, pare dunque imprescindibile accertare lo stato di alterazione psico fisica del conducente al momento in cui si è posto alla guida. Questo non può dirsi implicito una volta accertata l’assunzione delle sostanze attraverso le analisi del sangue ma deve essere oggetto di autonomo accertamento. Infatti le analisi dimostrano soltanto l’uso delle sostanze ma non anche l’attualità dei suoi effetti sullo stato di alterazione.
L’alterazione psicofisica viene intesa dalla scienza medico-legale come uno stato in cui il soggetto accusa un rallentamento dei riflessi, subisce una perdita di lucidità e manifesta una percezione errata o distorta della realtà che lo circonda. Può accompagnarsi a manifestazioni di agitazione. Dunque va provata nel suo concreto manifestarsi, così come va stabilito il nesso causale con l’assunzione di sostanze stupefacenti che l’ha provocata.

Con la recente sentenza 3900/2021 la Suprema Corte ha dunque stabilito che “ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”. Pertanto, a differenza di quanto accade per il reato di guida in stato di ebbrezza, egli non potrà essere punito per il sol fatto di essere risultato positivo all’esame ematico dei cannabinoidi ma andrà altresì provato lo stato di alterazione conseguente all’assunzione. Questo è desumibile dagli elementi fattuali riscontrabili dagli agenti accertatori: “lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato”.
Diventano dunque apprezzabili le testimonianze degli agenti accertatori circa il comportamento tenuto dal conducente, la sua capacità di controllare il veicolo guidato, il suo stato al momento dell’accertamento.
La prova dell’alterazione psico fisica può essere desunta anche dalle analisi positive delle urine, accompagnate da alcuni sintomi fattuali rilevati dagli agenti come rossore agli occhi, pupille dilatate, stato d’ansia o di agitazione o difetto di attenzione.
La Corte di Cassazione, nel caso affrontato di recente, ha dunque assolto l’imputato a fronte dell’accertamento del sintomo del rossore degli occhi, non accompagnato da alcun altro riscontro ne fattuale ne scientifico, ritenendo non provato lo stato di alterazione, ancorchè accertata era l’assunzione delle sostanze. Pertanto, anche a fronte della positività degli esami ematici e del rossore agli occhi, “il fatto non costituiva reato” perché era stato “omesso ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti” e non era stato svolto nessun accertamento su ciò che l’alterazione psico-fisica implica, e cioè “una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida di un veicolo, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore”.

A presto
MN