liberazione anticipata: come ottenerla

La liberazione anticipata è una misura prevista dalla legge sull’ordinamento penitenziario che consente al condannato a pena detentiva di detrarre 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, considerando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare. In buona sostanza il termine finale di detenzione viene anticipato.

Chi può ottenerla?

Può essere beneficiario della liberazione anticipata soltanto colui che, recluso in carcere o in stato di detenzione domiciliare o di affidamento in prova ai servizi sociali, abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Infatti essa è concessa come riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società.

Va precisato che a seguito della legge n. 663/1986 la valutazione in merito al comportamento del condannato durante l’espiazione della pena va condotta non più considerando globalmente tutto il corso dell’esecuzione ma per singoli semestri. Questo può comportare, ad esempio, la concessione del beneficio per un semestre di pena espiata anche se nel semestre precedente il soggetto si sia reso protagonista di condotte ostative alla concessione della liberazione anticipata.

Come si presenta l’istanza per ottenerla?

La domanda va indirizzata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto al momento della richiesta; oppure, se l’interessato è libero, al magistrato di sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza.

Occorre indicare:

  • le generalità e i recapiti di chi chiede la liberazione anticipata;
  • se si sta espiando la pena in regime carcerario o in regime di misura alternativa (specificando quale);
  • la sentenza in esecuzione (numero, data, tipo di sentenza, autorità giudiziaria che l’ha emessa);
  • i semestri per i quali si richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre;
  • il luogo dove si è scontata la pena (carcere o luogo di effettuazione della misura alternativa).

Il Magistrato di Sorveglianza concede il beneficio della liberazione anticipata qualora ve ne siano i presupposti (la partecipazione all’opera di rieducazione e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia, con la comunità esterna) documentati da una apposita relazione comportamentale della direzione del carcere, dell’U.E.P.E. o dell’autorità preposta alla vigilanza (Carabinieri o Commissariato di Pubblica Sicurezza). Ovviamente nega il beneficio nel caso di comportamento scorretto in carcere o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le misure alternative.

A presto

MN