L’assegno di mantenimento è una prestazione di assistenza materiale dovuta per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico, sia essa un figlio o un coniuge separato. E’ un istituto giuridico di grande civiltà in quanto riconosce un obbligo di solidarietà, a protezione del legame familiare, quant’anche l’affectio sia venuta meno. Tale obbligo sorge da un provvedimento economico di un giudice, nel corso di un procedimento per separazione dei coniugi oppure nell’ambito di un giudizio promosso per la regolazione dei rapporti economici e di visita con i figli, anche se in realtà la decisione in merito all’entità dell’assegno può essere rimessa ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi (o genitori non coniugati).
Ma cosa accade se chi è obbligato alla corresponsione periodica dell’assegno omette il versamento?
Reato per omesso versamento dell’assegno
Il fatto ipotizzato è previsto come reato all’art 570 bis del codice penale, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032 la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio. In modo particolare la norma persegue le condotte del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio oppure viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli, potendo quindi applicarsi sia alle ipotesi di mantenimento a favore dell’ex coniuge, sia quando l’obbligo è previsto a vantaggio dei figli.
Nel primo caso, affinchè possa dirsi configurato il reato, occorre che l’accusa provi lo stato di bisogno nel quale si è venuto a trovare l’ex coniuge beneficiario dell’assegno in conseguenza dell’omissione (Cass., sent. 23866/2013), tanto da non poter far fronte ai primari bisogni di vita come il vitto, l’alloggio, i canoni per la locazione o alle spese di riscaldamento, luce, gas etc. etc. In mancanza di tale prova, sarà configurabile soltanto l’illecito civile, che legittima il danneggiato a ricorrere al giudice per l’emissione di un decreto ingiuntivo e a dar corso all’esecuzione forzata del proprio credito con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Diverso è il caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento a favore dei figli, per il quale concorde giurisprudenza (Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 4249/2019; Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 3149/2019) non richiede la prova dello stato di bisogno. Questa condizione, infatti, si ritiene presunta, posta la minore età del beneficiario, incapace di produrre reddito.
Il delitto in questione, che si configura già alla prima omissione del versamento, è perseguibile d’ufficio (Cass. sent. 7277/2020). Pertanto il procedimento penale a carico dell’inadempiente non potrà estinguersi con la remissione di querela. Ne consegue altresì l’inapplicabilità della causa di estinzione delle condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p: il pagamento della somma oggetto di omissione seguito dell’instaurazione del procedimento, non potrà comportare l’estinzione del reato.
Ma risponde ugualmente l’obbligato che non versa l’assegno di mantenimento a causa della sua indigenza?
I presupposti giurisprudenziali per l’assoluzione
L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza può venire meno soltanto quando sia provato un effettivo ed assoluto stato di indigenza dell’obbligato. La capacità economica anche solo “potenziale”, intesa quale possibilità di ottenere nuovi guadagni attivandosi nella ricerca, non esonera l’obbligato dalla corresponsione dell’assegno. Infatti, per la Suprema Corte (Cass., sent. n. 19519/2014; Cass. sent. n. 41362/2010), l’incapacità economica deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”. Questa, deve essere provata dall’obbligato, non essendo a tal punto sufficiente l’esibizione dello stato di disoccupazione ma occorre produrre elementi in base ai quali si possa evincere l’oggettiva incapacità di adempiere.
A presto
MN