QUANDO SI PUO’ ESSERE INTERCETTATI

L’intercettazione è una captazione, ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone. Può essere captata una comunicazione telefonica o una comunicazione tra presenti (intercettazione ambientale).
Viene solitamente disposta dal Pubblico Ministero, previa autorizzazione del Giudice. I gestori telefonici duplicano le linee telefoniche oggetto di indagine in maniera completamente anonima, deviando una linea direttamente al Centro Intercettazioni Telefoniche della Procura della Repubblica che ha fatto la richiesta. L’intercettazione ambientale, invece, viene svolta mediante uno strumento insidioso chiamato “captatore informatico”: si tratta di un malware inoculato occultamente nel sistema operativo di apparati informatici che, con comandi attivati a distanza, acquisisce i dati più vari indirizzandoli verso il server cui è collegato. E’ in grado di attivare il microfono del supporto informatico e farlo funzionare come una microspia idonea ad eseguire intercettazioni tra presenti.

Ma quando un’intercettazione può essere disposta?

Non sempre può dirsi legittima un’intercettazione: occorre il rispetto di determinati requisiti. Il legislatore ha infatti distinto i presupposti necessari per effettuare le intercettazioni in base al tipo di reato che viene perseguito:

1) Delitti dolosi o preterintenzionali puniti con pena superiore nel massimo a 5 anni ma anche la minaccia, l’usura, l’abusiva attività finanziaria, la molestia o il disturbo alle persone col mezzo del telefono.

Per tali reati occorre che dagli atti di indagine risultino “gravi indizi di reato”. Dunque la Procura della Repubblica deve possedere indizi concreti dell’avvenuta commissione di uno di questi reati. Inoltre affinchè possa dirsi legittima, l’intercettazione deve essere “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”. Ciò sta a significare che la prova del reato non poteva essere acquisita con mezzi diversi dall’intercettazione.

In questi casi la durata delle intercettazioni non può superare i 15 giorni e può essere prorogata dal Giudice per periodi successivi di 15 giorni.

Per le ipotesi di reato sopra menzionate non sono consentite le intercettazioni ambientali nel privato domicilio, a meno che vi sia fondato motivo di ritenere che nel domicilio medesimo si sita svolgendo l’attività criminosa.

2) Delitti di criminalità organizzata, minaccia col mezzo del telefono, delitti contro la libertà individuale, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Per tali reati l’intercettazione è ammessa quando ci sono “sufficienti indizi di reato” e quando l’intercettazione è “necessaria” per lo svolgimento delle indagini. La sua durata non può superare i 40 giorni ma può essere prorogata dal Giudice per periodi successivi di 20 giorni.

Le intercettazioni ambientali nel privato domicilio sono sempre consentite, anche se non vi è motivo di ritenere che in quei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Quando le intercettazioni sono inutilizzabili?

Vi sono delle ipotesi in cui le intercettazioni raccolte vanno distrutte:

1) Quando sono state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge;

2) Quando sono state compiute in mancanza di autorizzazione;

3) Quando sono state compiute senza registrare la comunicazione e senza redigere il verbale sommario delle operazioni.

In questi casi il Giudice, in ogni stato e grado del processo, dispone che la documentazione delle intercettazioni sia distrutta.

E’ possibile anche chiedere al giudice la distruzione delle intercettazioni che ledono la riservatezza, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento.

A presto

MN