Riforma del processo penale, cosa cambia?

Il disegno di legge A.C. 2435 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” ha ottenuto la fiducia alla Camera e ora attende l’approvazione del Senato. Trattasi della riforma del processo penale, o anzidetta “Riforma Cartabia”, dal nome della Ministra della Giustizia.

La riforma ha l’obiettivo di accelerare il processo penale, attraverso l’introduzione di meccanismi deflattivi e digitali, potenziare le garanzie difensive e in particolare, la tutela delle vittime di reato, oltrechè assicurare la ragionevole durata del processo attraverso la previsione dell’improcedibilità dei giudizi di impugnazione eccessivamente durevoli.
Tralasciando ogni considerazione di merito, di seguito le principali novità:

1) GIUSTIZIA RIPARATIVA
La novella introduce principi e criteri, delegando il Governo ad introdurre, nel solco delle linee direttive individuate, una disciplina organica della giustizia riparativa, ovverosia istituti che prevedano, in ottica di ricomposizione sociale, la partecipazione attiva dell’autore del reato e della vittima nella risoluzione delle questioni.
Viene inoltre introdotta la definizione di “vittima del reato”, coincidendo essa con “la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.

2) LE INDAGINI PRELIMINARI
La durata delle indagini preliminari, decorrente dall’iscrizione della notizia di reato, dipenderà dal reato per cui si procede:
– 6 mesi per le contravvenzioni
– 1 anno per i delitti
– 1 anno e sei mesi per i reati di particolare gravità
La proroga di 6 mesi potrà essere richiesta una volta soltanto per la gravità dei fatti.
Poiché i termini decorrono dall’iscrizione della notizia di reato, la riforma tende ad evitare che ciò comporti un rallentamento delle iscrizioni, prevedendo un meccanismo a garanzia che consentirà all’indagato di chiedere al Giudice l’accertamento sulla tempestività dell’iscrizione da parte della Procura e, se del caso, ottenere la retrodatazione.
Viene inoltre introdotto un nuovo criterio di giudizio del pubblico ministero: egli potrà esercitare l’azione penale, e quindi rinviare a giudizio l’indagato, soltanto se gli elementi raccolti nelle indagini sono idonei a consentire una “ragionevole previsione di condanna”, sostituendo quindi il vecchio criterio, con il quale il pubblico ministero avrebbe dovuto verificare che gli elementi fossero in grado di “sostenere l’accusa in giudizio”.

3) CRITERI DI PRIORITA’ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PENALI
La riforma individua la necessità di stabilire dei criteri con i quali le procure italiane dovrebbero dare precedenza alla trattazione di alcuni procedimenti rispetto ad altri, ritenendo che nell’architettura costituzionale le valutazioni di politica criminale debbano essere affidate al Parlamento. Pertanto l’individuazione dei criteri viene delegata al Parlamento, che emanerà una legge.

4) PATTEGGIAMENTO
La riforma delega il Governo a prevedere che in caso di patteggiamento, l’accordo tra imputato e pubblico ministero si possa estendere alla confisca facoltativa e, nel caso in cui la pena da applicare superi i due anni, alle pene accessorie e alla loro durata. Per ridurre gli effetti della sentenza di patteggiamento, poi, sarà previsto che questa non avrà più efficacia nei giudizi disciplinari e negli altri casi.

5) INAPPELLABILITA’ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO
Ad oggi le sentenze che prosciolgono l’imputato sono appellabili, eccetto quelle relative alle contravvenzioni. La riforma delega il Governo ad estendere i casi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (multa o reclusione).

6) ESTENSIONE DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA
La riforma introduce la procedibilità a querela anche ai reati di lesioni stradali colpose gravissime e delega il governo di estendere la procedibilità a querela ai reati contro la persona e il patrimonio puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

7) PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO
Sarà estesa anche la causa di non punibilità per tenuità del fatto, a quei reati puniti con pena non superiore al minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, eccetto i reati di violenza domestica e di genere.

8) SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE CON MESSA ALLA PROVA
La novella estenderà anche l’ambito applicativo della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 6 anni e che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori.

9) LE NOTIFICAZIONI ALL’IMPUTATO
Con lo scopo di velocizzare il procedimento, è previsto che debba essere effettuata direttamente all’imputato soltanto la prima notificazione, con la quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico. Tutte le altre saranno notificate al suo difensore di fiducia, il quale avrà l’onere di notiziare l’imputato.

10) L’IMPROCEDIBILITA’
La riforma prevede, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, fissati in 2 anni per l’appello e 1 anno per il giudizio in cassazione. La mancata conclusione del giudizio entro tali termini comporterà l’improcedibilità dell’azione penale.
Il Giudice potrà disporre una sola proroga, di 1 anno per il giudizio d’appello e 6 mesi per la Cassazione. Per i delitti particolarmente gravi (come i reati di terrorismo o associazione mafiosa, violenza sessuale o traffico di stupefacenti) e quelli puniti con l’ergastolo, non è fissato un limite di durata.

A presto
MN