SMARTPHONE DIMENTICATO O SMARRITO: 3 COSE DA SAPERE PER CHI SE NE APPROPRIA

Si pensi all’ipotesi in cui una donna si dimentichi il proprio smartphone sul bancone del bar. Torna dopo pochi minuti per riprenderlo e non lo trova più. E’ ciò che è accaduto nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 6353/2021 ha condannato per furto l’uomo che se ne era appropriato. Essa stabilisce che il solo fatto che un oggetto fuoriesca momentaneamente dalla disponibilità materiale del titolare, non fa venire meno il diritto di proprietà di quest’ultimo: non sussisterebbe infatti alcuna volontà del proprietario di disfarsi in via definitiva del bene. Infatti, se si conserva memoria del luogo in cui il bene è stato lasciato, è chiaro che il legittimo proprietario potrebbe riacquistarne la materiale disponibilità, qualora altro soggetto non ponga in essere l’attività di sottrazione della cosa rinvenuta.

In effetti nel caso affrontato dalla Corte la proprietaria si era allontanata dall’esercizio commerciale e, resasi conto di aver dimenticato lo smartphone, vi aveva fatto ritorno dopo pochi minuti, proprio per chiedere informazioni sull’apparecchio al gestore del locale

Ma cosa accade, invece, se l’oggetto rinvenuto sia stato smarrito?
Si è detto che nel caso di oggetto dimenticato, il proprietario del bene continua a mantenere con esso una connessione, avendo soltanto e momentaneamente perso il contatto fisico e ben potendo riacquistarne la disponibilità in assenza di condotte furtive di terzi.
La cosa smarrita, al contrario, è definitivamente uscita dalla sfera di detenzione del possessore. E’ il caso, ad esempio, di un oggetto rinvenuto in un luogo imprecisato, quale un bosco, un campo di grano in campagna, luoghi nei quali diventa difficile che il proprietario riesca a ritrovare il bene.
In tali ipotesi potrebbe realizzarsi la fattispecie di appropriazione di cosa smarrita, originariamente prevista come contravvenzione nell’art. 647 c.p., e ad oggi depenalizzata dall’art. 4 del D. Lgs. n. 7 del 2016 e punita con una sanzione pecuniaria di natura civile da 100 a 8.000 euro.

E se il proprietario ha denunciato il furto?
Qualora ci si appropri di un oggetto rinvenuto e il cui furto sia stato denunciato dal proprietario alle Autorità, potrà configurarsi il delitto di ricettazione, che ricorre quando un soggetto viene trovato in possesso di un bene proveniente da un delitto, quale ad esempio il furto, commesso da altri.
E’ lecito chiedersi come possa giustificarsi un’imputazione per ricettazione a chi semplicemente si appropria di un oggetto rinvenuto per strada. La giurisprudenza ritiene sufficiente, quanto al profilo psicologico, che il soggetto non sia in grado di giustificare la provenienza lecita del bene di cui viene trovato in possesso, purché le modalità del ritrovamento siano tali da ingenerare in qualsiasi persona di media avvedutezza e, secondo la comune esperienza, la certezza che possa trattarsi di un bene sottratto da altri al legittimo proprietario o quanto meno che il possessore ne abbia consapevolmente accettato il rischio.
Dunque le 3 cose da sapere per chi si appropria di uno smartphone smarrito o dimenticato:

– se lo smartphone è stato dimenticato, l’eventuale appropriazione del bene può configurare il delitto di furto;
– se lo smartphone è stato smarrito, l’appropriazione del bene può configurare l’illecito di appropriazione di cosa smarrita;
– se lo smartphone rinvenuto è oggetto di furto e il furto è stato denunciato, l’eventuale appropriazione può configurare il reato di ricettazione.

Dunque cosa fare nel caso in cui si rinvenga un oggetto smarrito o dimenticato?
Per non incorrere in alcun illecito è necessario rispettare le disposizioni del codice civile. Occorre quindi immediatamente portare l’oggetto alla Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale oppure presso l’ufficio oggetti smarriti del comune dichiarando dove e quando è stato rinvenuto. Ai sensi dell’art. 927 c.c. viene quindi redatto un verbale nel quale viene descritto minuziosamente il bene e viene indicato il soggetto che lo ha portato.
Successivamente, se la cosa non è oggetto di reato e quindi è stata smarrita, ai sensi dell’articolo 928 c.c., il suo ritrovamento viene pubblicato sull’albo pretorio del comune per due domeniche consecutive e deve restare affissa per tre giorni ogni volta. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Qualora invece il proprietario del bene reclami l’oggetto smarrito, ai sensi dell’art. 1930 c.c. chi lo ha trovato ha diritto ad una ricompensa equivalente a un decimo del valore.

A presto
MN