SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA: REQUISITI E LIMITI APPLICATIVI

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un procedimento speciale introdotto dalla L. n. 67 del 2014 col fine sia di deflazionale il carico giudiziario, sia di perseguire il reinserimento sociale degli imputati in una fase in cui l’accertamento del fatto compiuto non è giunto a maturazione. Consiste nella sospensione del processo e nella contestuale prestazione di lavoro di pubblica utilità da parte dell’imputato. Esso provoca, quale effetto diretto, l’estinzione del reato.

In particolare l’imputato sottoposto a messa alla prova è tenuto alla prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, deve risarcire il danno cagionato dal reato e viene affidato al servizio sociali per lo svolgimento di un programma, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale. Si tratta, in sostanza, di una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni.

La durata dei lavori non può essere inferiore, complessivamente, a dieci giorni e, per ogni giorno, non possono superare le otto ore. Fermo restando che la prestazione è svolta con modalità che non pregiudicano le esigenze lavorative, di studio o di famiglia, in ogni caso il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

superiore a 2 anni: quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

superiore a 1 anno: quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
Ma quando è possibile ottenere la concessione di una messa alla prova?

Requisiti di applicazione
L’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in tre casi:

1) per reati puniti con la sola pena pecuniaria;

2) per reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo;

3) per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico (tra i tanti, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, lesioni personali stradali, furto aggravato, ricettazione).

Limiti di concessione
La sospensione del procedimento con messa alla prova NON può essere concessa:

1) per più di una volta nella vita dell’imputato;

2) agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Esito positivo della prova
Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiarerà con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. Il relativo provvedimento non sarà riportato nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato.

Esito negativo della prova

In caso di esito negativo della prova (l’imputato non si attiene alle prescrizioni impartitegli), il giudice disporrà che il processo riprenda il suo corso e la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può più essere riproposta.

La revoca
E’ anche possibile che tale procedimento speciale, una volta concesso, venga revocato dal giudice. Ciò può accadere:

1) qualora l’imputato commetta una grave o reiterata trasgressione al programma;

2) qualora l’imputato commetta, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ad ogni modo, proprio per l’eccezionalità del beneficio, che può essere concesso una volta soltanto nella vita dell’imputato, è bene che la scelta sulla sua richiesta sia ben ponderata, tenuto conto della possibilità di percorrere altri riti alternativi, di altri eventuali procedimenti penali pendenti e delle condotte di vita dell’imputato.

A presto
MN