TESTAMENTO E CIRCONVENZIONE D’INCAPACE

E’ comune sentire parlare di “circonvenzione d’incapace” accostando tale circostanza al momento perfezionativo di un testamento, olografo o pubblico che sia.
Questo in quanto non è raro trovare persone che, interessate al patrimonio di un anziano o malato signore, approfittando delle condizioni del testatore decidono di inserirsi in modo puntuale nelle scelte espressive della volontà. D’altra parte, non è altrettanto inusuale che tale evenienza rappresenti per i legittimi eredi un pretesto di fantasia per opporsi alle disposizioni testamentarie a favore di terzi.

Ad ogni modo, chi intende denunciare un atto di circonvenzione d’incapace dovrà provare il compimento delle condotte che il codice penale all’art. 643 prevede per la configurazione del reato. Esso statuisce: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.

Dunque per la configurabilità del reato, è richiesta la sussistenza di diversi elementi:

– l’autore del reato deve aver agito per procurarsi un profitto, che nel caso che ci occupa risiederebbe nell’ottenere una disposizione testamentaria a proprio favore;

– per ottenere quel profitto, l’autore deve aver abusato dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona;

– la condotta dell’autore deve aver indotto la persona offesa (il testatore) a compiere un atto (disposizione testamentaria) che comporta un danno nocivo per lei o per altri.

Come si può facilmente intuire, non è semplice dar prova dell’induzione e dello stato di incapacità della persona offesa. Tali elementi sono fondamentali per addivenire ad una condanna penale e, come spesso accade, possono essere provati attraverso le testimonianze di coloro che abbiano assistito alle conversazioni intervenute tra l’autore e il testatore o dalle loro conversazioni telefoniche, se registrate. Dello stesso senso, i medesimi mezzi di prova potrebbero rappresentare indizi che, unitamente ad eventuale produzione documentale di certificati medici o di recenti ricoveri della persona offesa, potrebbero formare prova dello stato di salute mentale.

Sul punto, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 35446/2018) “il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione espressione”.

Di conseguenza, la Corte ha così ampliato lo spettro delle condotte assimilabili alla circonvenzione, facendovi comprendere “qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso” (Cass. sent. n. 13968/2018). Il reato è infatti “a forma libera”, potendo quindi essere realizzato con qualunque mezzo idoneo ad indurre la vittima a compiere l’atto dannoso, senza la necessità di ricorrere ad artifici o raggiri. Tuttavia si ritiene che debba essere in ogni caso un’attività positiva, orientata a incidere sul processo volitivo del soggetto, determinandolo.

Il delitto è procedibile d’ufficio. Il danneggiato dall’atto di disposizione compiuto dalla persona offesa, così come qualsiasi altra persona che sia venuta a conoscenza della circonvenzione, potrà presentare denuncia alle Autorità, considerando che la fattispecie è prescrivibile in 6 anni dall’evento dannoso o, in caso di intervenute interruzioni processuali, in 7 anni e mezzo. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il momento consumativo del reato dal quale decorrono i termini di prescrizione, coincide non dalla condotta di induzione ma dalla successiva pubblicazione del testamento e dall’accettazione dell’eredità, ovverosia dai fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto (Cass., sent. 20669/2017).

Qualora il fatto di circonvenzione dovesse essere accertato dal Giudice penale, il relativo giudizio avrà rilevanza anche nel procedimento civile di annullamento del testamento promosso dai danneggiati.

A presto
MN