Truffa online: cosa c'è da sapere
Per poter affrontare il tema delle truffe online occorre premettere che trattasi di un fenomeno criminoso estratto da un più ampio contesto delittuoso, quello dei cyber reati o reati informatici, che si esprime oggi con una creativa poliedricità di forme, tutte sussumibili a qualche fattispecie di reato già contemplata dal nostro ordinamento ma caratterizzata dalla particolare insidiosità dei sistemi informatici. Tra le molteplici ipotesi, frequente è il cyber bullismo e la pedopornografia, estorsioni a fondo sessuale, stalking, molestie minacce, ingiurie. Particolare frequenza negli ultimi anni ha raggiunto il “revenge porn”, punito all’art. 612 ter, di recente introduzione, sotto il nome di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

Tra i delitti più diffusi vi è proprio la truffa, della quale, sin dagli albori dei sistemi informatici, si registrano numerosi casi che impegnano costantemente le Procure dei Tribunali d’Italia. L’assiduità con la quale il reato si verifica è probabilmente dovuta alla facilità con la quale, attraverso il mezzo telematico, è possibile dar corso ad artifici e a raggiri ai danni dell’utente.

Di seguito, a mero titolo esemplificativo, le tre più comuni e recenti truffe online.

Shopping con false identità
L’attività fraudolenta consiste nella richiesta di prestiti o acquisti online, a nome di terze persone, utilizzando dati personali e finanziari trafugati alle vittime. Queste, inconsapevoli, si accorgono del furto d’identità soltanto quando, così spesso accade, si vedono negato un finanziamento per l’insolvenza addebitatagli ad opera del truffatore.

Bec Fraud e Ceo Fraud
Probabilmente la truffa più diffusa degli ultimi mesi. I malviventi si inseriscono nelle comunicazioni commerciali tra aziende, o in quelle dei dirigenti di una stessa società e, con messaggi fasulli ma ritenuti credibili dai malcapitati, dirottano somme ingenti su conti corrente intestati ai truffatori.

Vishing
Sul cellulare o sulla mail delle vittime arriva una notifica dalla propria banca, che segnala operazioni sospette relative al proprio conto e che indica l’indirizzo internet di un sito clone, su cui l’utente è portato a cliccare. Di seguito si riceve una telefonata dai truffatori che si spacciano impiegati di banca e che riferiscono di voler bloccare il conto per metterlo in sicurezza. In realtà, una volta ottenuti telefonicamente i codici di accesso, autorizzano bonifici o pagamenti alle spalle dell’ignara vittima.

Il reato – Art. 640 c.p.
La truffa online non è un’ipotesi autonoma di reato ma un’estensione didattica della fattispecie prevista all’art. 640 c.p., la quale punisce le ipotesi di truffa con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. E’ sostanzialmente un comportamento che induce in errore la persona danneggiata, la quale compie un atto di disposizione patrimoniale che, in assenza di una condotta fraudolenta, non sarebbe disposto a compiere.
Se questa è la fattispecie che regola i casi di truffe online, occorre specificare che il delitto in questione è connotato, il più delle volte, da una particolare modalità di consumazione che ne permette anche una qualificazione all’interno di quella che da giurisprudenza viene definita truffa contrattuale.
Proprio la Cassazione più recente (Cass., sent. n. 45115/2019), definisce i presupposti del reato di truffa realizzato attraverso lo strumento della rete e in particolare attraverso specifici siti e-commerce, ritenendo che “Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un “prezzo conveniente” di vendita sul “web” e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line”.
Del resto in tali circostanze non è poi così complessa l’individuazione del carattere fraudolento della condotta: in contesti negoziali immateriali come quello appena supposto, gli elementi sintomatici vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore. Anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che sarebbe tenuto a manifestarle integra un raggiro idoneo a determinare il consenso alla conclusione del contratto.
Inoltre va evidenziato come la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si trova, e quello dell’acquirente del prodotto, distanza insita alle truffe che si consumano nel web, è stata di frequente ritenuta idonea a indebolire la reazione alla condotta illecita, tanto da riconoscere la circostanza aggravante della minorata difesa prevista all’art. 61 n. 5 c.p. e richiamata all’art. 640 comma 2 n. 2 bis (Cass., sent. n. 43705/2016).

Come tutelarsi dalle truffe online
Si è visto che le modalità attraverso le quali può configurarsi una truffa online sono molteplici. Quale che sia, è di fondamentale importanza che quando ci si rende conto di essersi imbattuti in una frode, si avanzi una tempestiva denuncia alla polizia postale o ai carabinieri. E’ sufficiente infatti recarsi presso le Autorità e descrivere analiticamente tutto l’occorso. Se si vuole che l’autore venga perseguito, ciò deve avvenire attraverso la presentazione della querela entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza della realizzazione del reato. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d’ufficio e si potrà presentare denuncia senza termini di tempo.
Oggi è anche possibile presentare denuncia online direttamente dal sito della Polizia postale, compilando un modello predefinito che può essere inviato telematicamente. Tuttavia, per conferire validità alla denuncia sarà sempre necessario sottoscriverla in presenza davanti ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria.

A presto
MN