CASELLARIO GIUDIZIALE: QUALI PROVVEDIMENTI VENGONO ISCRITTI

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

Tra le ragioni per le quali è possibile raccogliere le immagini dei lavoratori non vi è, dunque, la necessità di effettuare un controllo sulla prestazione lavorativa. Anzi, la sorveglianza di questo tipo configura un reato punito con l’ammenda da € 154 a € 1.549 o con l’ arresto da 15 giorni a 1 anno. A nulla rileva il fatto di aver ricevuto un preliminare consenso da parte di ciascun lavoratore. Infatti, la contravvenzione sorge allorchè si sia dato corso ad una videoripresa, anche soltanto potenziale, dei lavoratori senza il previo accordo della rappresentanza sindacale o senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Resta, però, salva la possibilità di “spiare” i dipendenti a scopo difensivo del patrimonio aziendale o da azioni delittuose da chiunque provenienti (Cass. ,sent. n. 20722/2010). Infatti, “la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori», e ciò sul presupposto che l’interpretazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 deve ispirarsi ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell’esercizio delle sue prestazioni oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero esercizio delle attività imprenditoriale (art. 41 Cost.).

Pertanto la Suprema Corte ha concluso che deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina dell’art. 4 Statuto dei lavoratori “quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.

 

A presto

MN