VITTIME DI REATI VIOLENTI: QUANDO SPETTA L’INDENNIZZO DALLO STATO
E’ poco noto, ma occorre sapere che in molti casi le vittime di reati violenti hanno diritto di ricevere un indennizzo dallo Stato. E’ improprio parlare di risarcimento, in quanto quest’ultimo sarebbe addebitabile unicamente alla persona condannata e sarebbe integrale, così come liquidato in sentenza. E’ dunque più corretto parlare di “indennizzo”, da intendersi non tanto quale ristoro integrale del danno quanto piuttosto come equo ristoro patrimoniale volto a compensare, il più delle volte soltanto parzialmente, l’insolvenza del creditore. Si comprende pertanto che, salvo alcune eccezioni, presupposto imprescindibile per l’erogazione dell’indennizzo è una sentenza di condanna penale irrevocabile, che abbia altresì disposto il risarcimento dei danni a proprio favore.

Ma andando per ordine, quali sono i reati per i quali è previsto l’indennizzo?

La disciplina è contenuta nella legge n. 122 del 7 luglio 2016, emanata in attuazione della Direttiva Europea 2004/80/CE, la quale esortava gli Stati Membri a recepire tale normativa di civiltà. Trattasi di reati dolosi commessi con violenza alla persona, salvo i delitti di percosse e di lesioni in mancanza di aggravanti.

Restano quindi esclusi dal novero dei “reati presupposto” per l’indennizzo quelli commessi contro il patrimonio ma anche quelli contro la persona senza che sia stata adoperata violenza.

La valutazione dell’Ente erogatore, quindi, non si limita all’esame formale del tipo di reato subìto ma si estende all’analisi delle modalità con le quali il medesimo si è configurato. Si pensi infatti al reato di maltrattamenti: questo può essere commesso sia con condotte violente (come quelle di chi provoca frequentemente lesioni), sia con comportamenti minacciosi o molesti, che non si servono di violenza. Ebbene, in quest’ultimo caso non spetterebbe alcun indennizzo.

Qual è l’importo dell’indennizzo?

Dipende dal reato. Queste sono state recentemente elevate con decreto interministeriale del 22 novembre 2019 e, allo stato attuale, sono così determinate:

– € 50.000 per il delitto di omicidio, in favore degli eredi della vittima;
– € 25.000 per il delitto di violenza sessuale (tranne le ipotesi di minor gravità), per le lesioni personali gravissime e per le lesioni permanenti al viso (nuovo reato previsto all’art. 583 quinquies c.p.);
– € 15.000 per gli altri reati commessi con violenza alla persona.

Le condizioni per l’indennizzo

Affinchè possa essere riconosciuto l’indennizzo statale per aver subìto un reato di violenza, occorre che sussistano anche altri requisiti:

– Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, salvo che la persona condannata sia stata ammessa al gratuito patrocinio o nei casi di omicidio commesso entro le mura domestiche, si deve aver escusso infruttuosamente il patrimonio del debitore;

– Non si deve aver concorso neppure colposamente nella commissione del reato dal quale è conseguito il danno;

– Non si deve esser mai stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a procedimento penale per gravi reati;

– Non si deve avere già ricevuto un risarcimento per lo stesso fatto da altri soggetti pubblici o privati come ad esempio l’assicurazione. Nel caso in cui tali ultimi abbiano ristorato parzialmente il danno, l’indennizzo sarà decurtato della corrispondente misura.

– L’indennizzo viene riconosciuto anche nell’ipotesi in cui venga accertata la sussistenza del reato di violenza senza, però, aver potuto individuarne l’autore, il quale sia pertanto rimasto ignoto.

Come si domanda l’indennizzo?

La procedura è molto semplice. Occorre avanzare la domanda al Prefetto della provincia in cui è stata emessa la sentenza, tramite raccomandata o pec. Il modulo per l’istanza è scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno. Il termine di decadenza per l’inoltro della domanda è di 60 giorni dall’ultimo atto esecutivo infruttuoso sul patrimonio del condannato. Nel caso in cui quest’ultimo sia stato ammesso al gratuito patrocinio, non essendo necessario esperire l’esecuzione, il termine predetto decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza.
Infine, nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia rimasto ignoto, la domanda andrà inviata entro 60 giorni decorrenti dal decreto di archiviazione del procedimento.

A presto
MN