AUTOCERTIFICAZIONE FALSA: QUALI CONSEGUENZE?

Come noto, il D.P.R. n. 445/2000 permette ai cittadini di certificare alla pubblica amministrazione il possesso di titoli o certificati attraverso un’autodichiarazione, sollevando il richiedente dall’onere di reperire, per poi presentare, i documenti necessari per l’ottenimento del beneficio richiesto.
Trattasi, in sostanza, di una “fiducia” nel cittadino, legislativamente prevista, alla quale la pubblica amministrazione deve ricorrere nei molteplici casi nei quali l’autocertificazione può essere presentata, ovverosia per attestare:

• data e luogo di nascita;
• residenza;
• propria cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato civile;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita di figli, decesso del coniuge, di un ascendente o di un discendente;
• iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza ad ordini professionali;
• titolo di studio ed esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, o titolo di specializzazione, abilitazione, formazione e aggiornamento;
• situazione reddituale ed economica per ottenere i benefici di legge;
• assolvimento di obblighi contributivi;
• numero di codice fiscale, di partita Iva e di altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupato, pensionato o studente;
• qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore;
• adempimento degli obblighi militari;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di sicurezza o di prevenzione;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• non essere sottoposto a fallimento, liquidazione o concordato preventivo.

Se, da una parte, però, la pubblica amministrazione deve riporre “forzatamente” fiducia nel cittadino auto-dichiarante, dall’altra quest’ultimo è ritenuto responsabile di quanto dichiarato e risponde, anche penalmente, qualora i contenuti dell’atto firmato non si attengano a verità.
Infatti l’art. 71 D.P.R. 445/2000, disciplinando il sistema dei controlli, prevede che questi avvengano a campione in modo proporzionale al rischio e all’entità del beneficio che è possibile conseguire con la presentazione dell’autocertificazione.

Quali conseguenze per chi sottoscrivere false autocertificazioni?

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
La falsa autodichiarazione configura inoltre il reato di “falsità ideologica” del privato in atto pubblico, prevista e punita all’art. 483 del codice penale, che prevede la reclusione fino a due anni.

A presto
MN

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