In tanti si chiedono quale sarà il Tribunale o il Giudice di Pace competente territorialmente a decidere il proprio processo. Sul punto il codice di procedura penale, agli articoli 8 e seguenti, detta delle regole ben precise per individuare il luogo nel quale verrà svolto l’accertamento penale. In particolare è previsto che a valutare i fatti sia il Giudice del luogo in cui si è consumato il reato oppure, se il reato è stato soltanto tentato, il Giudice del luogo in cui è stato commesso l’ultimo atto.
Qualora la competenza non possa essere definita ricorrendo agli accennati criteri, si attribuisce competenza al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione e, se non si ha contezza di tale luogo, la competenza appartiene al giudice della “residenza”, della “dimora” o del “domicilio” dell’imputato.
Se nemmeno in tale maniera è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero, che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.
Ma se il processo, erroneamente, non venisse assegnato al Giudice competente?
Qualora, sulla base delle regole poc’anzi esposte, si ritenga che il processo a proprio carico sia stato assegnato al Tribunale o al Giudice di Pace di un luogo diverso da quello in cui dovrebbe svolgersi il rito, sarà possibile eccepire l’incompetenza territoriale prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se trattasi di processo senza udienza preliminare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Oltre tali termini sarà preclusa qualsiasi eccezione relativa alla competenza territoriale del Giudice.
Qualora, a seguito dell’eccezione, il Giudice ritenga che il processo appartenga alla competenza di altro Giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
A presto
MN
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