COSA VUOL DIRE CRIMINE DI GUERRA?

Un crimine di guerra è un delitto compiuto in occasione di un conflitto armato, attraverso la violazione di una norma del diritto dei conflitti armati, ovverosia le leggi o gli usi di guerra come la Convenzione di Ginevra del 1949 o i principi di Norimberga.

Fu solo al termine della Seconda guerra mondiale che incominciò l’emersione di beni giuridici propri della comunità internazionale di interessi che superano i confini di un singolo ordinamento statale. La comunità internazionale sentì, infatti, l’esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante la guerra e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui.

In passato sono stati istituiti appositi tribunali, come appunto quello per il processo di Norimberga, contro i leader nazisti responsabili del genocidio ebraico nei campi di sterminio o quello per l’ex Jugoslavia, per i crimini commessi dai leader serbi nella guerra. Oggi ad occuparsi dei crimini di guerra sono il Tribunale Internazionale dell’Onu, che giudica l’operato dei paesi, e la Corte Penale Internazionale per i crimini commessi dai singoli individui, entrambe le giurisdizioni con sede in Olanda.

I crimini di guerra possono essere commessi sia da militari contro militari nemici o civili nemici ma anche dai civili contro i militari. Si tratta di delitti particolarmente odiosi, tanto da essere meritevoli di pena nonostante intervengano nell’ambito di un conflitto armato. Possiamo darne una classificazione esemplificativa:


– crimini commessi contro persone che non prendono o hanno cessato di prendere parte alle ostilità. Tra questi l’omicidio intenzionale, la tortura, la deportazione, il trattamento inumano, la presa di ostaggi (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra, popolazioni civili di un territorio occupato);


– crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni);


– crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l’uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione; di laser accecanti; di mine anti-uomo; di napalm);


– crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso; personale ONU impiegato in operazioni di peacekeeping; personale della Croce rossa);


– crimini che consistono nell’uso improprio di insegne e simboli protetti (es. uso fraudolento della bandiera bianca; della bandiera della Croce rossa; di uniformi e segni distintivi di altri eserciti);

Poiché la Corte Penale Internazionale è deputata a giudicare solamente i crimini commessi dai singoli appartenenti a uno Stato che abbia riconosciuto la giurisdizione della Corte stessa, si registra una difficoltà nell’attuazione delle decisioni della Corte. Infatti non tutti i paesi occidentali hanno riconosciuto tale giurisdizione, come ad esempio gli Stati Uniti e la Russia.

A ciò si aggiunga che davanti alla Corte Penale Internazionale deve sempre presentarsi l’imputato, ovverosia il soggetto sottoposto a processo. Questo significa che è necessario che costui venga arrestato dal proprio paese di appartenenza per poi essere condotto davanti alla Corte. Tutto ciò non sarà possibile, pertanto, sia nel caso in cui il paese di appartenenza non riconosca la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, sia anche quando decida di non eseguire il mandato di arresto.


A presto

MN

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