DETENUTO: È POSSIBILE FARSI TRASFERIRE IN ALTRO STATO?

Negli ultimi decenni è diventato sempre più frequente che gli Stati membri condannino cittadini di altri Stati europei a pene detentive o a misure che comportano la privazione della libertà. Si pensi che il 14% dei detenuti in Europa sono stranieri. Queste persone, grazie a strumenti internazionali ed europei, possono chiedere che la pena inflittagli possa essere eseguita in un altro Stato membro dell’UE qualora vengano soddisfatte alcune condizioni.

Ma perché si dovrebbe chiedere un trasferimento?

Scontare la pena nel paese in cui si hanno legami familiari o di lavoro più stretti di certo consentirebbe una più facile riabilitazione sociale del detenuto. Inoltre si consideri che le difficoltà di comunicazione a causa delle barriere linguistiche e l’assenza di contatti con i parenti potrebbero avere effetti negativi su una persona incarcerata in un paese straniero.

Come si chiede un trasferimento del detenuto?

Ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato in cui la pena è stata inflitta (Stato di condanna) sia dallo Stato di cui il condannato è cittadino (Stato di esecuzione). Esso è subordinato al consenso di questi due Stati e a quello della persona condannata. Il periodo di detenzione già scontato dal condannato deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione e la pena che il condannato sconta nello Stato di esecuzione non deve essere più lunga o più severa di quella inflitta nello Stato di condanna.
La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell’UE ha reso più rapida e snella la procedura di trasferimento, sostituendo per gli Stati membri la procedura della Convenzione del Consiglio d’Europa: lo Stato di condanna trasmette una sentenza allo Stato membro in cui desidera trasferire la persona condannata, accompagnata da un certificato standardizzato che include i motivi del trasferimento. A differenza della convenzione di trasferimento del Consiglio d’Europa, la decisione quadro dell’UE:
• Limita la possibilità degli imputati di opporsi ai trasferimenti;
• Stabilisce un limite di tempo di 90 giorni per il potenziale Stato di esecuzione per decidere su un trasferimento.

Come funzione in pratica un trasferimento di detenuto?

Il consenso della persona interessata non è sempre richiesto, ma quando è richiesto occorre garantire che sia stato dato volontariamente, con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche che il trasferimento comporterebbe. In particolare il consenso non è richiesto se la persona:
1. È cittadino dello Stato di esecuzione e vive lì;
2. Verrebbe deportata nello Stato di esecuzione al termine della pena;
3. È fuggita o vi è tornata in altro modo a causa del procedimento penale in corso o della sua condanna.

A presto

MN

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