L’estradizione è la procedura ufficiale nell’ambito della quale un criminale sospettato o condannato viene consegnato da un paese che riceve una richiesta formale (Stato richiesto) a un altro paese che presenta una richiesta formale (Stato richiedente). E’ la forma più antica di cooperazione internazionale.
Essa è regolata tra i paesi attraverso trattati diplomatici di carattere bilaterale (accordi) o multilaterale (convenzioni). Per questi ultimi, tali disposizioni sono incluse ad esempio nella Convenzione delle Nazioni Unite contro i crimini organizzati transazionali, chiamata UNTOC o Convenzione di Palermo (art. 16).
La procedura di consegna, invece, ha sostituito le procedure formali di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (UE). E’ basata su un mandato d’arresto europeo (MAE) ed è stata introdotta da una decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea. Permette procedure di consegna più veloci e più semplici.
Differenza tra estradizione e consegna
La principale differenza tra la procedura di estradizione e quella di consegna è di natura procedurale: il MAE è emesso da un’autorità giudiziaria di un primo Stato membro (Stato membro emittente) a un’autorità giudiziaria di un secondo Stato membro richiesto (Stato membro di esecuzione). A differenza della procedura di estradizione, l’esecutivo non può interferire nella decisione dell’autorità giudiziaria.
Introdotto nel gennaio 2004, il Mandato d’arresto europeo si basa sul principio del riconoscimento reciproco e si fonda sulla fiducia e sul contatto diretto tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
In buona sostanza, è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva o misura di sicurezza. Ciò è possibile, però, al ricorrere di determinati requisiti:
1) Se è stata inflitta una pena definitiva o una misura di sicurezza per un periodo di almeno 4 mesi;
2) Per i reati punibili con una pena detentiva o misura di sicurezza per un periodo massimo di almeno 1 anno.
Tuttavia, gli Stati membri restano liberi di applicare e concludere accordi bilaterali o multilaterali nella misura in cui tali accordi contribuiscono a semplificare o facilitare ulteriormente le procedure di consegna. L’applicazione di tali accordi non dovrebbe in nessun caso incidere sulle relazioni con gli Stati membri che non ne sono parte.
Le procedure per l’estradizione e la consegna
Al fine di preparare e facilitare il regolare svolgimento delle procedure di estradizione e di consegna, gli Stati possono utilizzare i servizi e gli strumenti offerti dall’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)
Per ottenere l’ESTRADIZIONE di una persona è necessario verificare che ricorrano i seguenti requisiti:
– L’individuo da estradare è un cittadino dello Stato richiesto;
– Il reato commesso è punibile con la privazione della libertà sia nel paese richiesto che in quello richiedente;
– La persona da estradare non è stata processata o condannata mentre risiedeva nello Stato richiesto per il crimine per cui deve essere estradata;
– Il crimine per il quale l’individuo deve essere estradato non è considerato politico, anche in relazione alla razza, alla religione, allo status di minoranza;
Per ottenere, invece, la CONSEGNA di una persona occorre, come già precisato, l’emissione di un mandato di arresto europeo. Esso, in pratica, è un modulo standard e deve contenere le seguenti informazioni:
– informazioni sull’identità della persona;
– autorità giudiziaria emittente;
– sentenza definitiva;
– natura del reato;
– pena;
L’autorità di emissione trasmette il MAE direttamente all’autorità giudiziaria di esecuzione. Quest’ultima, dà esecuzione al mandato procedendo all’arresto della persona, mettendola sin da subito a conoscenza del contenuto del mandato d’arresto e che ha diritto all’assistenza di un avvocato e di un interprete. Qualsiasi periodo di detenzione derivante dall’esecuzione del MAE dovrà poi essere dedotto dal periodo totale di privazione della libertà imposto dal paese richiedente.
Il paese in cui la persona viene arrestata deve prendere una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo entro 60 giorni dall’arresto della persona. Se la persona acconsente alla consegna, la decisione di consegna deve essere presa entro 10 giorni. La persona richiesta deve essere consegnata il più presto possibile in una data concordata tra le autorità interessate, e non oltre 10 giorni dopo la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.
I paesi dell’Unione Europea non possono più rifiutarsi di consegnare i propri cittadini, a meno che non prendano in carico l’esecuzione della pena detentiva contro la persona ricercata. Ad ogni modo, le decisioni sono prese dalle sole autorità giudiziarie, senza alcun coinvolgimento politico.
Va detto che, nonostante il MAE sia stato concepito per fornire una procedura di estradizione rapida ed efficiente tra gli stati membri dell’Unione Europea, a volte la consegna effettiva è impossibile entro i termini di legge (10 giorni) e deve essere rinviata.
Allo stesso modo, le procedure di estradizione possono, in alcune circostanze, essere sospese per diversi mesi o, addirittura, a volte, per alcuni anni.
A presto
MN
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