FURTO AL SUPERMERCATO: QUANDO LA VIGILANZA COGLIE SUL FATTO

Il furto di merce nei supermercati è uno dei furti più conosciuti alle cronache giudiziarie. Proprio per questo negli ultimi anni si sono decisamente intensificati i controlli volti a prevenire tale forma di illecito. Si pensi all’antitaccheggio, ai sistemi di allarme, alle videocamere di sorveglianza o agli addetti alla sicurezza. Oramai quasi tutti i negozi ne sono dotati.
La fattispecie di furto è punita, a querela della persona offesa, all’art. 624 del codice penale con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 154 ad € 516.
Ci si chiede, però, se il furto debba considerarsi configurato nell’ipotesi in cui l’autore del fatto, una volta sottratta la merce dagli scaffali del supermercato e superate le casse senza effettuare il pagamento, sia colto all’uscita dagli addetti alla vigilanza, i quali si accorgano dell’azione furtiva attraverso le telecamere di sorveglianza.

La questione non è di poco conto considerando che si tratta di comprendere se l’autore del fatto, una volta “bloccato” all’uscita, debba rispondere effettivamente di furto o di tentato furto, poiché alle due ipotesi è previsto un diverso trattamento sanzionatorio.
Infatti qualificare la fattispecie nell’ambito del tentativo significherebbe riconoscere una diminuzione della pena prevista per il furto da un terzo sino a due terzi.
Ebbene la vicenda è stata oggetto di numerose decisioni giurisprudenziali. Per ultimo, a dirimere i contrasti, è intervenuta la Corte di Cassazione statuendo che: “In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo” (Cass., Sent. n. 27151/2016).
E’ chiaro dunque che il principio enunciato dalla Suprema Corte in tema di furto e applicabile anche al di fuori dei supermercati, presuppone una necessaria distinzione tra due momenti presenti nella condotta furtiva: la sottrazione e l’impossessamento. La sottrazione rappresenta il primo momento, con il quale l’oggetto del furto viene materialmente spostato dal luogo fisico nel quale era esposto (si pensi all’oggetto che viene afferrato di nascosto e introdotto nella borsa). L’impossessamento, invece, si ha soltanto quando l’oggetto fuoriesce dalla sfera di vigilanza della persona offesa, ossia quando quest’ultima ne perde la possibilità di usarlo e utilizzarlo come proprio.
Qualora la condotta si fermi alla semplice sottrazione, senza che vi sia stato impossessamento da parte dell’autore del furto, si avrà un semplice tentativo. Così, la Corte di Cassazione, ci spiega che, nell’ambito dei supermercati, se la merce viene sottratta dagli scaffali e l’autore riesce a superare le casse senza pagare, risponderà soltanto a titolo di “tentato furto” qualora la sua azione sia stata costantemente monitorata dalla vigilanza e questa lo abbia fermato all’uscita. Ciò, in quanto, ancorchè la merce sia stata sottratta, non vi è stato effettivo impossessamento della stessa.

A presto
MN

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