INFERMIERE: QUANDO COMMETTE REATO?

Mentre la responsabilità civile dell’infermiere si sostanzia nella compilazione e cura della cartella clinica, infermieristica e del referto, sotto il profilo penalistico appare utile esaminare alcune situazioni operative che possono configurare talune fattispecie delittuose, quali:

– rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);

– rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.);

– interruzione di un pubblico servizio (art. 340 c.p.);

– esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.);

– omissione di referto (art. 365 c.p.);

– somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.);

– omicidio colposo (art. 589 c.p.);

– lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

– omissione di soccorso (art. 593 c.p.);

– rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.).

Tra le fattispecie delittuose elencate appaiono frequenti in particolare i casi di interruzione di pubblico servizio. Il reato si configura, ad esempio, quando l’infermiere interrompe l’assistenza in sala parto o in camera operatoria o in pronto soccorso, rifiutandosi di lavorare, sospendendo il soccorso anche in ambulanza oppure qualora turbi la regolarità del servizio manifestando contrarietà.

Frequente è anche l’ipotesi di omissione di referto.

Il referto rappresenta una denuncia obbligatoria, in quanto ha lo scopo di portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria tutti i fatti lesivi dell’integrità psicofisica che configurino un delitto perseguibile d’ufficio. Tale obbligo è previsto dall’art. 365 c.p., in quanto non sono ammesse omissioni o ritardi sulla comunicazione della notizia di reato appresa all’autorità competente. Esso, infatti, è l’atto con il quale l’esercente la professione sanitaria riferisce di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Dunque non solo è punibile l’infermiere che omette di redigere il referto ma anche quello che non lo faccia pervenire in tempo all’autorità oppure lo rediga in maniera incompleta o scorretta.

La responsabilità dell’infermiere nel lavoro di èquipe medica

Sicuramente l’errore medico durante i trattamenti sanitari in èquipe rappresenta un’altra questione delicata in tema di malpractice medica. Tale area di responsabilità è caratterizzata dal fatto che le condotte contestate sono da ripartire nell’ambito di più soggetti che costituiscono la stessa èquipe.

Il caso tipico è rappresentato dall’intervento chirurgico, ove più esercenti le professioni sanitarie cooperano tra loro per il buon esito del trattamento.

L’organizzazione apicale dell’èquipe permette di distinguere la figura del primario da quella dell’infermiere, che però in tema di responsabilità non è esentato con la mera esecuzione dei compiti impartiti.

E’ infatti la Suprema Corte a sostenere che “nel caso in cui l’assistente non condivida le scelte del primario, il medico in posizione inferiore è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con i medici in posizione apicale superiore” (Cass., sent. 1736/2000).

Dunque l’infermiere che non manifesta il proprio dissenso non va esente da responsabilità invocando il minor peso gerarchico, qualora si verifichi un evento lesivo.

A presto

MN

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