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Infermità mentale al momento del fatto

Quando si parla di infermità mentale ci si riferisce in diritto ad una malattia di mente che esclude del tutto o in parte la capacità di intendere e volere. Si tratta di uno status di certo non voluto e che sorge per ragioni naturali e per le quali il soggetto che ne soffre non ha colpe. Può essere una malattia psichica o mentale, un disturbo della personalità o anche soltanto una temporanea alterazione delle capacità cognitive o mentali ma tale da poter rappresentare la causa diretta della condotta criminosa posta in essere.

Infatti per chi soffre di infermità mentale il codice penale prevede la non imputabilità per il reato commesso. 

Del resto sarebbe ingiusto punire chi, al momento del fatto, non sia in grado di dominare sè stesso. 

Eppure il legislatore ha previsto dei casi in cui, nonostante l’infermità di mente, si risponde ugualmente del fatto commesso:

1) Quando il vizio di mente non è totale ma parziale, tale da scemare grandemente, ma senza escluderla, la capacità di intendere e volere. In tal caso il Giudice applicherà una riduzione della pena;

2) Quando l’infermità mentale non è stata la causa dell’azione criminosa ma questa è stata determinata da altri soggetti, i quali risponderanno direttamente del fatto commesso dall’infermo.

Infermità mentale durante il processo

Quando l’infermità di mente sia accertata in capo a un soggetto sottoposto a processo penale, il Giudice pronuncia subito una sentenza di proscioglimento se sulla base degli atti raccolti è evidente la sua innocenza oppure perché ravvisa un vizio di procedibilità o perché l’imputato era infermo anche al momento del fatto. Diversamente, se allo stato degli atti il Giudice si trova nella condizione di dover accertare la responsabilità penale, sospende il procedimento se reputa l’infermità reversibile, disponendo che venga accertato lo stato psichico ogni 6 mesi e valutare il proseguimento del processo. Se, al contrario, reputa l’infermità irreversibile, pronuncia una sentenza di non luogo a procedere (in udienza preliminare) o di non doversi procedere (in dibattimento) applicando, nel caso in cui ritenga l’imputato pericoloso, una misura di sicurezza (come ad esempio la detenzione provvisoria in una “REMS” – Residenza Esecuzione Misura di Sicurezza).

Ma come si accerta l’infermità mentale?

Né i Giudici né gli avvocati possiedono le capacità tecniche per poter stabilire o provare l’infermità mentale di una persona. Tale accertamento, appare chiaro, è prerogativa di figure professionali specializzate quali psicologi, psichiatri o psicoterapeuti. Pertanto, nelle more del processo penale, d’ufficio o su istanza delle parti, il Giudice nomina un consulente tecnico che sottopone l’imputato a perizia al fine di verificare se, al momento del fatto o nelle more del processo, lo stesso sia stato o sia capace di intendere e volere.

A presto

MN

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