PATTEGGIAMENTO: TIPI ED EFFETTI PENALI

Il patteggiamento, disciplinato al codice di rito agli articoli 444 e seguenti, è un rito speciale con il quale, imputato e pubblico ministero, concordemente chiedono al Giudice di applicare la pena da loro determinata.
La semplificazione del rito consiste nell’eliminare l’assunzione delle prove ed utilizzare i documenti a disposizione allo stato degli atti.
Occorre tenere bene a mente che la richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato non rappresenta in alcun modo ammissione di reità. Pertanto, in caso di rigetto da parte del pubblico ministero, tale richiesta non potrà essere utilizzata per argomentare la responsabilità dell’imputato. Stesso effetto è attribuito alla sentenza di patteggiamento, la quale non esprime alcun giudizio sulla colpevolezza.

Una volta pronunciata la sentenza di patteggiamento, questa non è appellabile ma, per motivi limitati, può essere sottoposta a ricorso per Cassazione.
La legge, con intento premiante, prevede la riduzione della pena di 1/3 per gli imputati che decidono di patteggiare, così di fatto incentivando la scelta del rito.

Tipi di patteggiamento

– Patteggiamento tradizionale: è così definito il patteggiamento di una pena che, al netto della sopra indicata riduzione di 1/3, non supera i 2 anni. Sono previsti diversi benefici:

1) Non vengono irrogate pene accessorie;
2) Le parti possono subordinare l’efficacia dell’accordo alla sospensione condizionale della pena;
3) Non sono dovute le spese processuali;
4) Non vengono applicate misure di sicurezza;
5) Il reato è estinto se l’imputato non commette altro reato nei successivi 5 anni, nel caso di delitto, o 2 anni, nel caso di contravvenzione;
6) Il reato non viene menzionato nel certificato del casellario giudiziale.

– Patteggiamento allargato: permette di negoziare una pena che, al netto delle riduzioni, non supera i 5 anni, con esclusione dei benefici previsti per il patteggiamento tradizionale. Il patteggiamento allargato non è applicabile ai gravi reati in materia di mafia, terrorismo o violenza sessuale nonché ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Ad ogni modo, in entrambi i casi, qualora l’imputato scelga di patteggiare la pena, la persona offesa non potrà chiedere il risarcimento dei danni in sede penale.

A presto
MN

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