sentenza di condanna

Una sentenza di condanna deve essere eseguita quando diventa irrevocabile, ovverosia quando non è più possibile impugnarla. L’atto con il quale viene dato impulso all’esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna è l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero: esso impone alla polizia giudiziaria di condurre immediatamente in carcere il condannato.
Ancora prima di emettere l’ordine di esecuzione, però, il pubblico ministero deve verificare se il condannato abbia già espiato un precedente periodo di “pre-sofferto”. Trattasi di ipotesi in cui si abbia già scontato un periodo di custodia cautelare o si siano già espiate pene per sentenze revocate: in tutti questi casi è necessario detrarre dalla pena da espiare per la condanna, il precedente periodo già scontato e determinare così la pena ancora effettivamente da espiare.

Ad ogni modo, non tutti sanno che l’ordinamento prevede la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive considerate “brevi”, volendo evitare la carcerazione di persone che hanno i requisiti per ottenere le misure alternative e che, quindi, se entrassero in carcere, ne aggraverebbero inutilmente il sovraffollamento perché dovrebbero uscirne non appena ottenuta la singola misura.
Dunque l’ordinamento considera breve la pena quando la detenzione inflitta, al netto di periodi di pre-sofferto, è fino a 4 anni o fino a 6 se il condannato è tossicodipendente.
Ne consegue che, qualora il condannato debba scontare una pena detentiva breve, il pubblico ministero deve emettere l’ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione della pena, notificandoli all’interessato e al suo difensore, con avviso della possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione entro 30 giorni con istanza da formulare al pubblico ministero. A decidere sull’istanza sarà il Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero.
Qualora, invece, il condannato non chieda nei termini previsti una misura alternativa, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione, così come avviene nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza respinge l’istanza di misura alternativa o la dichiara inammissibile.

A presto
MN

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