SOSPENSIONE PATENTE DOPO LA CONDANNA PENALE: SI PUÒ OTTENERE IL PERMESSO PER RECARSI AL LAVORO?

La concessione prefettizia del permesso orario di guida è disciplinata all’art. 218 comma 2 del Codice della Strada, che prevede possa essere ottenuta qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) si tratti di sospensione della patente e non di revoca della stessa;
2) la sospensione è stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato);

3) la sospensione derivi da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato. In sostanza, deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria e non di sospensione provvisoria o di applicazione della sospensione disposta dall’Autorità;

4) non deve essere derivato un incidente stradale dalla commessa violazione;

5) vi deve essere stato ritiro della patente di guida su strada;

Pertanto è chiaro che il permesso orario per guidare a seguito di sospensione della patente non può essere richiesto se tale misura è stata disposta da un Giudice penale quale sanzione accessoria alla condanna, come ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza.

Diverso è però il caso in cui la sospensione della patente rappresenti una prescrizione stabilita dalla Magistratura di Sorveglianza in stato di esecuzione pena, come ad esempio nel caso in cui venga disposta la libertà vigilata di un condannato.

In tal caso, infatti, qualora si riesca a fornire al Magistrato documentazione probante la possibilità di ottenimento di un lavoro, sarà possibile presentare istanza avanti a detto Magistrato ai sensi dell’art. 62 comma 2 l. 69/1981 secondo cui “quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato”.

A presto

MN

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